Art. 17
Regolamento amministrativoTitolo II

Art. 17

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In vigore dal 26 mar 1891
L'interruzione per la rielezione, àtermini dell' della legge, deve avere la durata della rinnovazione periodica normale. E quindi per le Congregazioni di carità è di un anno. Per le amministrazioni diverse dalla Congregazione di carità, l'eccezione alla regola dell'interruzione, a norma dell'ultimo inciso di detto articolo, s'intende applicabile, ancorchè non espressa, quando l'interruzione non sia conciliabile col sistema ond'è ordinata la rappresentanza della istituzione,
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