Regolamento amministrativo›Titolo II
Art. 16
36 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Gli amministratori nominati a tempo rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio.
Nei casi di decadenza, morte, o dimissione d'alcuno dècomponenti la Congregazione di carità o le amministrazioni d'istituzioni pubbliche di beneficenza, deve tosto procedersi alla nomina del successore, e qualora competa al Consiglio comunale, mediante convocazione straordinaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-16