Regolamento amministrativo›Titolo IX
Art. 138
138 / 217In vigore dal 26 mar 1891
La Congregazioni di carità e le istituzioni i cui statuti non siano sottoposti a revisione obbligatoria à sensi degli , e 94 della legge debbono, nel termine di un anno della pubblicazione del presente regolamento, presentare al Prefetto dalla provincia le proposte occorrenti per coordinare i loro particolari statuti alle disposizioni sancite nell' della legge, mediante articoli addizionali da approvare in appendice agli statuti medesimi, qualora questi già non vi provvedano.
Negli articoli addizionali si terrà presente sopratutto la necessità di designare l'impiegato capo d'ufficio destinato ad apporre la propria firma, insieme a quella di colui che abbia la rappresentanza dell'ente, alle dichiarazioni, provvedimenti, contratti ed atti in genere emanati dall'amministrazione e designare altresì l'amministratore incaricato, in mancanza del segretario o di apposito impiegato, della compilazione dei processi verbali delle deliberazioni, nè casi previsti dei nn. 2 e 5 del citato .
Le suddette proposte col voto della Giunta provinciale amministrativa saranno inviate al Ministero dell'interno pè provvedimenti dell' lett. C.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-138