Regolamento amministrativo›Titolo IX
Art. 134
134 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Le attuali Congregazioni di carità durano in carica fino all'insediamento delle nuove, alle quali dovranno fare la consegna dei titoli, atti, registri e documenti relativi al patrimonio delle Congregazioni medesime e delle istituzioni annesse o dipendenti, ed alla loro azienda amministrativa ed economica.
La stessa disposizione si applica anche ai Commissari o delegati straordinari delle Congregazioni di carità o delle istituzioni di beneficenza, che al momento della attuazione della legge si trovassero disciolte: i quali continueranno ad esercitare il loro ufficio fino alla costituzione della rispettiva rappresentanza, da nominarsi secondo le norme stabilite dalla nuova legge.
Il termine di tre e di sei mesi prescritto rispettivamente negli della legge decorre dal giorno dell'attuazione della legge medesima.
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