Art. 129
Regolamento amministrativoTitolo VIII

Art. 129

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In vigore dal 26 mar 1891
se si tratta di legato, quando il testatore non abbia disposto che i frutti debbano decorrere dal dì della sua morte ed I beni legati non siano della natura di quelli indicati dagli articoli 865 n. 2 ed 866 del Codice civile, l'ente legatario deve tosto far notificare all'erede che, salvo disposizioni in contrario dell'autorità tutoria, esso chiede il rilascio del legato (articoli 863, 864 C. C.) Deve poi, ove particolari circostanze lo suggeriscano, chiedere, nei modi di legge, la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede agli effetti degli articoli 1032 e 2054 e seguenti del Codice predetto.
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