Regolamento amministrativo›Titolo VIII
Art. 128
128 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Le istituzioni pubbliche di beneficenza o le Congregazioni di carità, appena ricevuta la denunzia delle donazioni o dè lasciti di cui all' della legge o ne siano in qualunque altro modo informate devono procedere agli atti conservatori per assicurare l'esecuzione della liberalità.
Se trattasi di donazione frà vivi, l'ente interessato deve tosto trasmettere copia autentica dell'atto alla autorità tutoria per essere autorizzato ad accettare à sensi dell' della legge, o degli articoli 1057, 1069 e seguenti del Codice civile, curando la trascrizione dell'atto stesso secondo l'art. 1932 del predetto Codice, qualora la donazione comprenda immobili od altri beni capaci di ipoteca.
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