Regolamento amministrativo›Titolo VIII
Art. 124
124 / 217In vigore dal 8 mar 1904
Fra gli ospedali tenuti ai termini dell' della legge, a fornire il locale ed a lasciare a disposizione della facoltà medico-chirurgica i malati ed i cadaveri occorrenti pei diversi insegnamenti, sono compresi i manicomi ed ogni altro istituto avente carattere di istituto pubblico di beneficenza diretto alla cura di qualsiasi malattia in genere, od in ispecie.
Note all'articolo
- La L. 14 febbraio 1904, n. 36 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 124 del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, sono applicabili a tutti i manicomi pubblici e privati".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-124