Art. 122
Regolamento amministrativoTitolo VIII

Art. 122

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In vigore dal 26 mar 1891
L'azione popolare non può essere rinunziata, ma può farsi la rinunzia alla lite. La rinunzia deve essere accettata da tutte le parti in causa e dal Prefetto. Quando per concordia di tutte le parti abbia luogo la rinunzia alla lite, i procuratori dovranno presentare in cancelleria una scrittura concordata da loro, firmata insieme alle parti e avente il visto del Prefetto o per esso del Sottoprefetto. In tale scrittura dovrà provvedersi circa le spese della lite e la restituzione o attribuzione del deposito. Il prefetto o Sotto-Prefetto prima di apporre il visto dovranno accertarsi che la Giunta provinciale amministrativa abbia approvata la transazione della lite. Il cancelliere redigerà verbale delle conclusioni concordate. L'avente interesse consegnerà una copia autentica del verbale al custode del deposito, il quale ne farà la restituzione a chi di diritto ai termini del verbale stesso.
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