Art. 121
Regolamento amministrativoTitolo VIII

Art. 121

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In vigore dal 26 mar 1891
Chiunque può esercitare l'azione popolare, può anche proseguire un'azione popolare che altri abbia introdotta, profittando degli atti, sentenze e mezzi di prova della causa; ma dovrà fare un nuovo deposito, salvi i casi seguenti: a) che l'attore precedente gli abbia cedute le proprie ragioni sul precedente deposito e rinunziato alla lite; b) ovvero che l'attore gli abbia cedute le proprie ragioni, e il cessionario continui nella lite; ma il nuovo attore deve essere anche egli rappresentato dallo stesso procuratore e domiciliatario. L'attore precedente rimane sempre obbligato verso i convenuti per le spese e i danni cui avesse dato luogo, fino ad accettazione della rinunzia dalla lite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-121