Art. 120
Regolamento amministrativoTitolo VIII

Art. 120

120 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
Il deposito di cui all' della legge è fatto presso il tesoriere del comune. Questi dovrà rilasciarne ricevuta indicante il nome del depositante, la somma depositata e la dichiarazione che il deposito è fatto per esercitare l'azione popolare contro persone o enti che il depositante indicherà. Il tesoriere non può ricusare di ricevere il deposito e di rilasciarne ricevuta come sopra. Rimane in ogni caso salvo il diritto di eseguire il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti ai termini delle leggi generali. Basterà un solo deposito qualunque sia il numero degli esercenti l'azione popolare, purchè la causa si faccia in contraddittorio degli stessi enti o persone e tutti gli attori abbiano lo stesso procuratore e domiciliatario. Insieme col merito, l'Autorità giudiziaria pronuncierà sulla restituzione o aggiudicazione del deposito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-120