Regolamento amministrativo›Titolo VIII
Art. 119
119 / 217In vigore dal 26 mar 1891
L'azione popolare può essere esercitata anche da persona diversa da quella che notificò il ricorso al Prefetto.
L'Ufficio di Prefettura darà, a chiunque ne faccia richiesta, copia autenticata dal Prefetto dei ricorsi preannunzianti l'azione popolare. Il richiedente dovrà anticipare oltre la carta da bollo quanto sia dovuto per spese di copia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-119