Regolamento amministrativo›Titolo VII
Art. 112
112 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Nelle città ove esistono ospedali od istituti destinati a prestar soccorso agli stranieri, le amministrazioni degli ospedali italiani che abbiano ricoverato degli stranieri ai termini dell' della legge, prima di chiedere al governo il rimborso delle spese di cura ai sensi dell' della legge medesima, devono fare, per mezzo delle autorità locali, le pratiche opportune presso gli istituti che per ragione di nazionalità sarebbero stati obbligati a prestare assistenza e cura ai sudditi esteri indigenti od infermi.
Non hanno diritto al rimborso quegli spedali che per i loro statuti sono obbligati a ricevere indigenti infermi senza distinzione di nazionalità, a meno che dimostrino l'assoluta mancanza di mezzi disponibili per sopperire a tale spesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-112