Regolamento amministrativo›Titolo VII
Art. 111
111 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Chi emigra anche a tempo indefinito in paese straniero conserva nel regno l'ultimo suo domicilio di soccorso.
Il periodo di dimora mantenuto in un comune o frazione di comune che sia stato soppresso ed aggregato ad altro Comune, si ricongiunge al periodo di successiva dimora e si considera utile al compimento del quinquennio per l'acquisto del domicilio in quest'ultimo comune, salvochè, trattandosi di frazione, l'indigente in essa dimorante abbia dichiarato di voler trasferire la sua dimora in altra parte del Comune al quale la frazione apparteneva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-111