Art. 110
Regolamento amministrativoTitolo VII

Art. 110

110 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
Chi invoca il beneficio del domicilio di soccorso deve provare che trovasi in una delle condizioni prescritte dall' della legge; e tale prova per ciò che concerne il n. 1 dell'articolo medesimo, è fornita colla produzione dell'uno o dell'altro fra i documenti seguenti: a) estratto d'iscrizione nel registro di popolazione dell'ufficio comunale salvo Il diritto nel comune di provare che all'iscrizione non ha corrisposto il fatto della dimora effettiva: b) documenti legali che provino, durante il detto periodo, la dimora nel comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere; c) certificato dal quale risulti l'iscrizione nel registro di anagrafe, prescritto dall' della legge sulla pubblica sicurezza, salvo il diritto alla prova contraria preveduta nella lettera a) di questo articolo. In mancanza di tali documenti si potrà supplirvi colla produzione di un atto di notorietà ricevuto dal Pretore del mandamento, e con altri documenti equipollenti. Quando, nei casi d'urgenza, si fa luogo all'assistenza od al soccorso, in conformità degli della legge, indipendentemente dalla produzione degli atti di cui sopra, si potrà procedere poi ai necessari accertamenti. Del sussidio conceduto per ragioni d'urgenza si dà avviso alla Congregazione di carità del comune in cui l'indigente ha il domicilio di soccorso giusta l' di questo regolamento. Sono dispensati dal fornire in via diretta la prova di cui sopra gli infermi, i ciechi, i sordo-muti, gli affetti da cretinismo od ebetismo, i minorenni ed in genere, tutti celere che per imperfezione od infermità fisica o morale o per altre ammessibili ragioni non possano somministrarla. In tutti questi casi le informazioni occorrenti a determinare il domicilio di soccorso sono assunte d'ufficio.
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