Regolamento amministrativo›Titolo II
Art. 11
31 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Le Congregazioni di carità possono, per l'esercizio di parte delle loro attribuzioni, valersi dell'opera di persone o Comitati ed incaricarli dell'erogazione dei sussidi, dell'assistenza e della visita dei poveri. Possono pure nominare collettori fiduciari.
Le norme circa la costituzione, la nomina, il numero e le attribudzioni di detti Comitati sono determinate nel rispettivo regolamento interno di amministrazione della Congregazione, tenuto conto delle esigenze locali, della importanza della popolazione del comune, della distribuzione di essa nel territorio e di quanto prescrive l'ultimo comma dell' della legge. La direzione e la responsabilità delle operazioni compiute dai Comitati spettano sempre alla Congregazione.
Le funzioni dei componenti i singoli Comitati sono gratuite. Non spetta alcun rimborso di spese ove non siano state autorizzate preventivamente, o siano riconosciute indispensabili all'adempimento del mandato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-11