Art. 107
Regolamento amministrativoTitolo VI

Art. 107

107 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
Le istituzioni elemosiniere di un comune non concentrate nella Congregazione di carità o non raggruppate, devono, secondo l' della legge, comunicarsi a vicenda ed inviare alla locale Congregazione di carità uno stato nominativo mensile delle persone da esse beneficate con elemosine o sovvenzioni di qualsiasi natura. La stessa comunicazione deve fare la Congregazione di carità alle istituzioni elemosiniere locali. Nell'elenco s'indica il nome, cognome, paternità, età, stato di famiglia ed il domicilio di soccorso della persona sussidiata, la qualità e l'ammontare della sovvenzione e la data delle singole concessioni. Qualora il sussidio sia conceduto in via d'urgenza a persone aventi altrove il domicilio di soccorso, se ne fa cenno nello stato nominativo e se ne dà notizia alla Congregazione di carità del Comune ove esse hanno, credono di avere o si suppone che abbiano il domicilio di soccorso à sensi dell' di questo regolamento. Ciascuna istituzione conserverà nel proprio archivio i predetti elenchi spediti o ricevuti. Terrà pure un elenco riservato a parte dei poveri vergognosi.
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