Art. 105
Regolamento amministrativoTitolo VI

Art. 105

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In vigore dal 26 mar 1891
La determinazione della somma alla quale ammonta la rendita agli effetti dell' lettera A della legge, al fa sulla base delle rendite ordinarie nette accertate sulle risultanze dell'ultimo conto approvato. La popolazione di ciascun comune, agli effetti dell'indicato articolo lettera B, e dell' lett. C della legge, si desume dall'ultimo censimento ufficiale.
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