Regolamento amministrativo›Titolo VI
Art. 104
104 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Nel deliberare le menzionate proposte, osservate le condizioni prescritte nell' della legge, dovrà aversi cura altresì che l'attuazione delle proposte stesse non induca a dare soverchia estensione ad una forma di beneficenza a scapito delle altre affini o congeneri, ma sia coordinata al fine di mantenere una giusta proporzione fra le varie forme di erogazione, in rapporto ai bisogni delle classi povere locali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-104