Regolamento amministrativo›Titolo VI
Art. 101
101 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Salva la mutazione del fine, ove siavi luogo, o salva l'erogazione delle rendite delle opere pie dotali esuberanti al loro scopo in altro fine di beneficenza, la revisione degli statuti delle opere pie dotali ordinata dall' della legge, dovrà proporsi l'intento di diminuire il numero per aumentarne l'entità quando questa sia soverchiamente esigua, e di regolare mediante il concentramento o raggruppamento, l'erogazione delle loro rendite in modo da evitare che più doti profittino indebitamente ad una sola persona, o servano a favorire dei matrimoni inconsulti, ovvero le rendite vadino altrimenti disperse senza un evidente vantaggio della pubblica beneficenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-101