Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 giu 1891
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la Legge del 22 novembre 1888 N.° 5801 (Serie 3ª) colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il nuovo Codice penale pel regno d'Italia ed a fare per Regio Decreto le disposizioni transitorie e le altre necessarie per l'attuazione del Codice stesso; Visto il Regio Decreto 30 giugno 1889 N.° 6133 (Serie 3ª) col quale fu approvato e data esecuzione al Codice penale portante la data del giorno stesso; Vista la Legge sulla riforma penitenziaria del 14 luglio 1889 N.° 6165 (Serie 3ª); Visto il Regio Decreto dicembre 1889 N.° 6509 (Serie 3ª) col quale si approvano le norme relative all'attuazione del Codice penale; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, e di quello delle Finanze; Sentito il Consiglio di Stato nel suo parere; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il qui unito Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerarii e pei Riformatorii governativi del Regno, che sarà d'ordine Nostro munito del visto del Ministro dell'Interno. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° febbraio 1891. UMBERTO. CRISPI. ZANARDELLI. GRIMALDI. Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI. Si omette la pubblicazione del Regolamento cui si riferisce il presente R. decreto; detto Regolamento sarà stampato separatamente in un volume.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-rd-1