Art. 95 · Attribuzioni dell'ufficiale d'ordine e dello scrivano.
RegolamentoCapo VI

Art. 95

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Attribuzioni dell'ufficiale d'ordine e dello scrivano.

In vigore dal 30 giu 1891
L'ufficiale d'ordine e lo scrivano eseguiscono lavori di copiatura, di registrazione e di spedizione, a seconda del bisogno, sia per gli uffici di segreteria, sia per quelli di contabilità, secondo le disposizioni date dal direttore.
Storico versioni

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