Regolamento›Capo VI
Art. 95
220 / 890Attribuzioni dell'ufficiale d'ordine e dello scrivano.
In vigore dal 30 giu 1891
L'ufficiale d'ordine e lo scrivano eseguiscono lavori di copiatura, di registrazione e di spedizione, a seconda del bisogno, sia per gli uffici di segreteria, sia per quelli di contabilità, secondo le disposizioni date dal direttore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-95