Regolamento›Capo VI
Art. 94
219 / 890Attribuzioni del computista e dell'alunno di ragioneria.
In vigore dal 30 giu 1891
Il computista e l'alunno di ragioneria prestano la loro opera in sussidio al ragioniere e al contabile, ed eseguiscono quella parte di servizio di contabilità che, su proposta del ragioniere, viene ad essi affidata dal direttore.
Sono poi più specialmente destinati, secondo il loro grado rispettivo, alla tenuta dei registri, alla compilazione dei documenti contabili, alla copiatura e spedizione dei rendiconti e della corrispondenza inerente al servizio di contabilità.
Il computista di 1ª classe può essere destinato ad esercitare le funzioni di contabile, ed in questo caso ne disimpegna pure le attribuzioni e ne assume i doveri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-94