Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 9
9 / 890Sistema delle carceri giudiziarie. - Destinazione. - Sezioni penali.
In vigore dal 30 giu 1891
Le carceri giudiziarie centrali, succursali e mandamentali sono a sistema di segregazione cellulare continua e a sistema di segregazione notturna.
Alla segregazione cellulare continua sono assoggettati:
a) gli inquisiti, durante il periodo dell'istruttoria, e finché l'autorità giudiziaria competente non abbia dichiarato che la segregazione cellulare continua possa cessare;
b) gli inquisiti, i quali facciano formale domanda di rimanere in isolamento, anche quando questo possa cessare, sia possibile di aderire alla loro domanda;
c) i condannati che possono, a norma del codice penale, scontare la loro pena nelle carceri giudiziarie senza l'obbligo dell'isolamento, e che facciano formale domanda di rimanere segregati, sempre quando possa essere accolta.
I detenuti delle altre categorie sono assoggettati alla segregazione notturna.
I condannati, che hanno chiesto ed ottenuto di scontare la loro pena in segregazione cellulare continua, non possono esserne tolti su loro semplice domanda e senza gravi motivi di salute.
Nelle carceri giudiziarie possono essere stabilite sezioni penali a senso dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-9