Regolamento›Parte IV
Art. 890
889 / 890Attuazione del regolamento negli stabilimenti carcerarii.
In vigore dal 30 giu 1891
Con decreto ministeriale saranno, volta per volta, designati gli stabilimenti carcerarii nei quali il presente regolamento debba avere piena ed intera esecuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-890