Art. 89 · Divieto di tenere in cassa somme estranee alla sua gestione.
RegolamentoCapo VI

Art. 89

214 / 890

Divieto di tenere in cassa somme estranee alla sua gestione.

In vigore dal 30 giu 1891
Il contabile non può ricevere nè ritenere nelle casse dell'amministrazione somme o valori estranei alla sua gestione: epperò, quando in tempo di verificazioni vi si rinvengano somme maggiori di quelle risultanti dai registri, il fondo riconosciuto eccedente va a beneficio dell'erario, ed è iscritto come provento casuale. Le stesse norme devono essere osservate per quel che riguarda la gestione del materiale, salvo le misure disciplinari indicate nell', capoverso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-89