Art. 886 · Debito verso il soppresso deconto vestiario.
RegolamentoParte IV

Art. 886

885 / 890

Debito verso il soppresso deconto vestiario.

In vigore dal 30 giu 1891
I condannati ai lavori forzati che all'attuazione del presente regolamento si trovino tuttora in debito verso il soppresso deconto vestiario, continueranno ad estinguerlo mediante rilascio di un quarto del rispettivo fondo di lavoro. Queste somme saranno versate ai proventi della casa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-886