Art. 884 · Passaggio dei condannati alle case penali di rigore.
RegolamentoParte IV

Art. 884

883 / 890

Passaggio dei condannati alle case penali di rigore.

In vigore dal 30 giu 1891
I condannati secondo le leggi anteriori, cui fu commutata la pena nell'ergastolo o nella reclusione, e che trovansi nelle condizioni previste dall', potranno essere inviati alle case penali di rigore, indicate nel primo capoverso dell' del regolamento, ancorchè non abbiano scontato il primo periodo di segregazione cellulare continua.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-884