Regolamento›Parte IV
Art. 882
881 / 890Condannati attualmente addetti ai lavori all'aperto o alle colonie penali.
In vigore dal 30 giu 1891
I condannati a pena temporanea, attualmente addetti al lavoro all'aperto o alle colonie penali, saranno considerati come appartenenti alle case di pena intermedie, agricole o industriali, e godranno dei vantaggi consentiti, dal regolamento, fino a che per la loro condotta non si rendano immeritevoli di tale beneficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-882