Art. 882 · Condannati attualmente addetti ai lavori all'aperto o alle colonie penali.
RegolamentoParte IV

Art. 882

881 / 890

Condannati attualmente addetti ai lavori all'aperto o alle colonie penali.

In vigore dal 30 giu 1891
I condannati a pena temporanea, attualmente addetti al lavoro all'aperto o alle colonie penali, saranno considerati come appartenenti alle case di pena intermedie, agricole o industriali, e godranno dei vantaggi consentiti, dal regolamento, fino a che per la loro condotta non si rendano immeritevoli di tale beneficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-882