Art. 880 · Assegnazione alle case penali intermedie dei condannati alla reclusione.
RegolamentoParte IV

Art. 880

879 / 890

Assegnazione alle case penali intermedie dei condannati alla reclusione.

In vigore dal 30 giu 1891
I condannati alla reclusione per una durata superiore ai cinque anni, che all'attuazione del regolamento si trovino nelle carceri giudiziarie e vi abbiano scontato non meno dei tre quarti della loro pena, possono essere assegnati alle case di pena intermedie, agricole o industriali, quando siano di buona condotta e non abbiano riportata da un anno una punizione superiore alla cella a pane ed acqua per più di dieci giorni e da sei mesi una punizione superiore all'ammonizione. Questa assegnazione è fatta previa deliberazione motivata del consiglio di disciplina dello stabilimento, colle norme stabilite dal regolamento pel consiglio di sorveglianza, e sempre che concorrano le altre condizioni prescritte nell' del vigente codice penale.
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