Art. 872 · Viaggi degli agenti di custodia.
RegolamentoCapo XIII

Art. 872

871 / 890

Viaggi degli agenti di custodia.

In vigore dal 30 giu 1891
Le norme che regolano i viaggi degli agenti di custodia e delle loro famiglie sono determinate dalle convenzioni vigenti con le società esercenti le linee delle strade ferrate e con quelle di navigazione. Per ottenere le riduzioni di prezzo pei viaggi sulle strade ferrate debbono rilasciarsi agli agenti che ne hanno diritto le richieste prescritte, e pei viaggi marittimi quelle del modello stabilito dal regolamento.
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