Regolamento›Capo XIII
Art. 871
870 / 890Gratificazioni per residenza in luoghi disagiati. - Pagamento.
In vigore dal 30 giu 1891
Per le gratificazioni agl'impiegati dell'amministrazione addetti a stabilimenti posti in luoghi isolati o malsani, si produce al Ministero, alla scadenza di ogni trimestre di residenza nei luoghi stessi, la tabella dimostrativa del compenso spettante per le occorrenti disposizioni di pagamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-871