Art. 871 · Gratificazioni per residenza in luoghi disagiati. - Pagamento.
RegolamentoCapo XIII

Art. 871

870 / 890

Gratificazioni per residenza in luoghi disagiati. - Pagamento.

In vigore dal 30 giu 1891
Per le gratificazioni agl'impiegati dell'amministrazione addetti a stabilimenti posti in luoghi isolati o malsani, si produce al Ministero, alla scadenza di ogni trimestre di residenza nei luoghi stessi, la tabella dimostrativa del compenso spettante per le occorrenti disposizioni di pagamento.
Storico versioni

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