Art. 869 · Assegni e paghe al personale aggregato e agli agenti di custodia.
RegolamentoCapo XIII

Art. 869

868 / 890

Assegni e paghe al personale aggregato e agli agenti di custodia.

In vigore dal 30 giu 1891
La nota nominativa degli assegni dovuti ai cappellani, medici-chirurghi e ai maestri e delle paghe dovute agli agenti di custodia, compilata nel modo prescritto dalle vigenti disposizioni, è trasmessa mensilmente alla prefettura della provincia, dalla quale si emette un ordine complessivo di pagamento in testa dell'autorità dirigente lo stabilimento cui appartiene il detto personale. A quest'ordine deve essere unita la nota nominativa, che l'autorità, cui è intestato l'ordine di pagamento, deve restituire alla prefettura con le quietanze in prova del pagamento eseguito.
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