Art. 867 · Controllo delle contabilità.
RegolamentoCapo XII

Art. 867

866 / 890

Controllo delle contabilità.

In vigore dal 30 giu 1891
All'autorità dirigente nelle carceri giudiziarie e al ragioniere negli stabilimenti penali, spetta, rispettivamente, l'azione di controllo sulle contabilità riguardanti i servizi appaltati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-867