Regolamento›Capo XII
Art. 866
865 / 890Conti per gli stabilimenti penali appaltati.
In vigore dal 30 giu 1891
Per le somministrazioni fatte agli stabilimenti penali, gli appaltatori presentano alla scadenza di ogni trimestre il conto dimostrativo, al quale vanno uniti i documenti indicati nell', eccetto lo stato nominativo dei detenuti entrati ed usciti, il quale è sostituito da uno stato di controllo del movimento dei condannati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-866