Art. 865 · Quadro riepilogativo delle somministrazioni.
RegolamentoCapo XII

Art. 865

864 / 890

Quadro riepilogativo delle somministrazioni.

In vigore dal 30 giu 1891
L'appaltatore deve presentare trimestralmente, in tre esemplari, un quadro riepilogativo delle somministrazioni fatte nelle carceri della provincia, il quale è liquidato dalla ragioneria della prefettura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-865