Art. 863 · Bolli di accettazione e di rifiuto.
RegolamentoCapo XII

Art. 863

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Bolli di accettazione e di rifiuto.

In vigore dal 30 giu 1891
Ogni oggetto introdotto nello stabilimento, o nei magazzini ad uso dei detenuti, dev'essere munito del bollo di accettazione. Egualmente tutti gli effetti dichiarati fuori uso, o giunti da altre carceri in cattive condizioni, debbono essere marcati con bollo di rifiuto, per evitare che possano porsi in distribuzione. I bolli di accettazione e di rifiuto devono essere conservati dall'autorità dirigente, nè possono darsi in consegna a chicchessia.
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