Regolamento›Capo XII
Art. 863
862 / 890Bolli di accettazione e di rifiuto.
In vigore dal 30 giu 1891
Ogni oggetto introdotto nello stabilimento, o nei magazzini ad uso dei detenuti, dev'essere munito del bollo di accettazione. Egualmente tutti gli effetti dichiarati fuori uso, o giunti da altre carceri in cattive condizioni, debbono essere marcati con bollo di rifiuto, per evitare che possano porsi in distribuzione.
I bolli di accettazione e di rifiuto devono essere conservati dall'autorità dirigente, nè possono darsi in consegna a chicchessia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-863