Regolamento›Capo XII
Art. 848
847 / 890Mantenimento in appalto.
In vigore dal 30 giu 1891
Il servizio di mantenimento degli stabilimenti carcerarii può essere dato in appalto, mediante il pagamento di una diaria fissa per ogni giornata di presenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-848