Art. 846 · Norme per il servizio economico.
RegolamentoCapo XI

Art. 846

845 / 890

Norme per il servizio economico.

In vigore dal 30 giu 1891
Le disposizioni contenute negli articoli dal 581 al 584, primo alinea, 586 e 587 sono applicabili al servizio ad economia delle carceri giudiziarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-846