Regolamento›Capo XI
Art. 844
843 / 890Detenuti presso la pubblica sicurezza e presso i reali carabinieri. Documentazione dei conti.
In vigore dal 30 giu 1891
Detenuti presso la pubblica sicurezza e presso i reali carabinieri.
Documentazione dei conti.
Occorrendo somministrazioni di vitto ai detenuti che trovano nelle camere di deposito dipendenti dagli ufficii di pubblica sicurezza o dall'arma dei reali carabinieri, al rendiconto devono unirsi:
a) lo stato nominativo dei detenuti;
b) i buoni o ordinativi per le razioni;
c) le fatture o quietanze del fornitore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-844