Art. 840 · Contabilità delle manifatture nelle carceri giudiziarie.
RegolamentoCapo XI

Art. 840

839 / 890

Contabilità delle manifatture nelle carceri giudiziarie.

In vigore dal 30 giu 1891
Riguardo ai lavori attivati nelle carceri giudiziarie si applicano le norme stabilite nel regolamento per quelli eseguiti negli stabilimenti penali e nei riformatorii, in quanto dal Ministero si riconosca ciò essere richiesto dall'importanza dei lavori stessi e secondo che questi siano condotti per conto del governo o di committenti.
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