Art. 836 · Conto giudiziale dei proventi.
RegolamentoCapo XI

Art. 836

835 / 890

Conto giudiziale dei proventi.

In vigore dal 30 giu 1891
Alla fine di ogni esercizio finanziario, o quando nel corso di esso abbia termine la propria gestione, il funzionario compila il conto giudiziale dei proventi delle carceri giudiziarie, da rimettersi al Ministero, munito degli ordinativi di carico indicati nell' e delle quietanze di tesoreria che comprovino i versamenti eseguiti.
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