Art. 835 · Prospetto riassuntivo dei proventi.
RegolamentoCapo XI

Art. 835

834 / 890

Prospetto riassuntivo dei proventi.

In vigore dal 30 giu 1891
Alla fine di ogni mese il funzionario indicato nell'articolo precedente compila un prospetto riassuntivo delle somme riscosse e di quelle versate, e, per mezzo dell'ufficio dal quale dipende, ne rimette un esemplare alla ragioneria centrale del Ministero e l'altro alla direzione generale delle carceri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-835