Art. 830 · Rendiconto dei proventi.
RegolamentoCapo XI

Art. 830

829 / 890

Rendiconto dei proventi.

In vigore dal 30 giu 1891
L'autorità dirigente, o, nel caso previsto dall', il contabile, alla scadenza di ogni trimestre, compila il rendiconto dei proventi; e sia per mezzo di quietanze della tesoreria provinciale, sia, dove questa manchi, per mezzo di vaglia postali, trasmette l'ammontare all'ufficio incaricato dell'esazione dei proventi stessi, sotto deduzione, occorrendo, delle spese sostenute per il loro invio. Entro gli otto giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, trasmette al Ministero, per mezzo della prefettura, il rendiconto, munito dei prescritti titoli giustificativi.
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