Regolamento›Capo VI
Art. 83
208 / 890Elenco dei detenuti o ricoverati da iscriversi nelle liste di leva.
In vigore dal 30 giu 1891
Nel mese di dicembre di ciascun anno, il segretario deve compilare e presentare all'autorità dirigente gli elenchi dei detenuti o ricoverati, i quali per la loro età dovrebbero nell'anno vegnente essere iscritti sulle liste di leva, onde l'autorità stessa, dopo averli esaminati, possa darne notizia ai sindaci dei comuni cui gli stessi detenuti o ricoverati appartengono, per ragione di domicilio o di abituale dimora.
In questi elenchi devono comprendersi tutti i detenuti o ricoverati nati nell'anno cui gli elenchi stessi si riferiscono, anche se fossero morti entro i dodici mesi precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-83