Art. 823 · Registro delle somme in deposito per gli inquisiti.
RegolamentoCapo XI

Art. 823

822 / 890

Registro delle somme in deposito per gli inquisiti.

In vigore dal 30 giu 1891
Le somme ritenute, giusta il disposto del primo e secondo capoverso dell', sulla mano d'opera degli inquisiti ammessi a lavorare, s'iscrivono nello speciale registro, il quale deve chiudersi trimestralmente, passando ai proventi la quota di coloro la cui condanna divenne definitiva nel trimestre anteriore, e facendo il riporto delle rimanenze. Il pagamento delle quote rimesse ai detenuti prosciolti dev'essere giustificato da quietanze, che vengono unite al prospetto statistico dei lavoranti indicato nell'. Per gli inquisiti stati ammessi a libertà provvisoria e quindi assoluti, il pagamento delle quote loro spettanti non deve effettuarsi se non in seguito a presentazione del certificato della cancelleria della corte o del tribunale che pronunziò l'assolutoria. Le quote non reclamate entro sei mesi si passano ai proventi, salvo a corrisponderle agli aventi diritto nei termini stabiliti dal codice civile.
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