Regolamento›Capo XI
Art. 822
821 / 890Gestione dei fondi dei detenuti. - Registro ausiliare.
In vigore dal 30 giu 1891
Un impiegato della direzione diverso da quello indicato nel capoverso dell'articolo precedente, o anche il comandante o capoguardia, dove non esiste personale amministrativo carcerario, può essere incaricato della gestione dei fondi dei detenuti o di altri fondi diversi, sotto la vigilanza e responsabilità dell'autorità dirigente, alla quale deve darne conto a brevi periodi di tempo. Le esazioni e i pagamenti vengano segnati sul registro ausiliare.
Dove la cassa delle carceri è affidata al contabile dello stabilimento penale, o dove esiste un impiegato contabile, questo registro è tenuto rispettivamente dal ragioniere, dal direttore o da un impiegato addetto al carcere, a scopo di controllo.
Storico versioni
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