Regolamento›Capo X
Art. 808
807 / 890Tenuta dei registri.
In vigore dal 30 giu 1891
Della tenuta dei registri l'agronomo può anche incaricare uno degli assistenti tecnici posti alla sua dipendenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-808