Regolamento›Capo X
Art. 806
805 / 890Scritture e registri speciali.
In vigore dal 30 giu 1891
Indipendentemente dai quaderni, dai registri e dalle note diverse richieste pel servizio di contabilità propriamente detta, l'agronomo ha l'obbligo di tenere in evidenza apposite scritture, dalle quali emerga e possa sempre riscontrarsi il processo e l'importanza del movimento e dei risultati verificatisi non solo nell'esercizio dell'agricoltura in genere e in complesso, ma partitamente per ognuno dei rami in cui essa si suddivide.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-806