Regolamento›Capo X
Art. 800
799 / 890Tariffe del lavoro a giornata e classi dei lavoranti.
In vigore dal 30 giu 1891
Per tutti i servizii e lavori che non possono essere retribuiti sulla base dei cottimi, i condannati lavoranti devono essere divisi in classi, con diversa gratificazione, a norma di speciale tariffa da approvarsi dal Ministero. L'agronomo propone al consiglio d'amministrazione della colonia l'assegnazione dei condannati alle varie classi secondo l'importanza dei diversi lavori o dei diversi servizii, e la speciale capacità ed attitudine dei condannati.
Storico versioni
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