Regolamento›Capo X
Art. 797
796 / 890Compensi speciali per lavori pericolosi e straordinari.
In vigore dal 30 giu 1891
Ai condannati che si occupano in lavori straordinarii, sia per la natura dell'opera richiesta, sia per la durata eccezionale del lavoro stesso, possono essere accordati speciali compensi, su proposta fatta dal direttore al Ministero, in base a motivata deliberazione del consiglio.
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